Informazioni Legali
La legge del 15-02-1996 n. 66
La legge del 15-02-1996 n. 66 "Norme contro la violenza sessuale" garantisce la tutela della riservatezza della persona offesa e prevede delle contravvenzioni per chi violi tale dettato. Il processo si svolge sempre a porte chiuse e l'audizione di testimoni di eta' inferiore ai 16 anni viene effettuata in maniera riservata, in strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione del minore.
Occorre sapere che tale legge distingue, quanto alla procedibilita', tra querela di parte e querela d'ufficio.
Si procede d'ufficio:
a) se la vittima al momento del fatto non aveva ancora compiuto 14 anni;
b) se la vittima al momento del fatto non aveva ancora compiuto 16 anni e colpevole della violenza e' stato un genitore, un ascendente, un istruttore o un maestro cui il minore era affidato;
c) se il reato e' commesso da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.
Questo vuol dire che chiunque venga a conoscenza dell'accaduto, tanto piu' se riveste l'incarico di pubblico ufficiale (medico, operatore socio-sanitario, operatore scolastico), puo' denunciare il delitto all'Autorita' giudiziaria.
In tutti gli altri casi il reato e' procedibile a querela della persona offesa entro sei mesi dal fatto delittuoso. Una volta fatta la querela non puo' piu' essere ritirata.
Nel processo non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla vita sessuale della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto delittuoso.
In ogni caso al minorenne e' assicurata l'assistenza dei servizi minorili che fanno capo al Tribunale dei Minori ed agli Enti locali dove operano anche psicologi.
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